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--25-05-2011
RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI IN SOCIETà NON QUOTATE
Cd. “Decreto sviluppo” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio Il cd. “Decreto sviluppo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio, ha nuovamente riaperto i termini per rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché delle partecipazioni in società non quotate nei mercati regolamentati, apportando tuttavia un’importante novità rispetto al passato: la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva da pagare con quella versata in una precedente rivalutazione. Tra le particolarità di questa “nuova” rivalutazione, si segnala il possesso dei terreni e delle partecipazioni alla data del 1° luglio c.a. e la possibilità di compensare con l'imposta già versata in occasione delle rivalutazione effettuata in precedenza (pari al 2 o al 4% del valore periziato). La rivalutazione riguarda i beni posseduti alla data del 1 luglio 2011.
Più facilmente accessibile il regime di contabilità semplificata per le imprese
Il c.d. “Decreto sviluppo” contiene una norma che eleva l’ammontare dei ricavi al di sotto del quale è possibile accedere al regime di contabilità semplificata previsto dall’art. 18 del D.P.R. 600/73. In particolare, il regime semplificato sarà il regime “naturale”, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a 400.000,00 euro (anziché 309.874,14 euro) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi oppure a 700.000,00 euro (anziché 516.456,90 euro) per le imprese aventi per oggetto altre attività.
I pagamenti effettuati con carte di credito non si comunicano, pertanto previste semplificazioni anche per le schede carburante
Nell’ambito delle semplificazioni previste dal c.d. “Decreto Sviluppo” viene eliminato l’obbligo di comunicare telematicamente le operazioni IVA di importo superiore a 3.000 euro, se il pagamento avviene tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse da istituti bancari e finanziari, già tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i rapporti e le operazioni con la clientela. In tal senso viene eliminato anche l’obbligo di compilare la scheda carburante se il rifornimento viene pagato tramite i suddetti strumenti (carte di credito, di debito o prepagate).
Proroga automatica delle scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi
Il c.d. “Decreto sviluppo” introduce, inoltre, una disposizione di carattere generale con la quale si prevede che tutti i termini per gli adempimenti e i versamenti, anche quando previsti esclusivamente in via telematica, che scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al successivo giorno lavorativo
compresa l’Agenzia delle Entrate.
Banca dati nazionale antimafia per gli appalti pubblici.
E’ in arrivo la tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti al fine di prevenire le infiltrazioni di organizzazioni criminali.
Lo prevede il c.d. nuovo codice antimafia, un Decreto Legislativo messo a punto dal Governo che sarà presentato al Consiglio dei Ministri entro pochi giorni.
"Il codice antimafia prevede una sistematica raccolta e un rafforzamento delle norme che finora come ceneri e lapilli sono state disperse nell'ambito dell'ordinamento - ha spiegato il Ministro Angelino Alfano - e sono venute fuori negli ultimi venti anni. Noi abbiamo scelto la strada di un codice, era un risultato tanto atteso da tanto tempo che finalmente vedrà la luce. Si muove nella logica di una legislazione dura che noi abbiamo adottato fin dal primo consiglio dei ministri a Napoli nel maggio del 2008 e il governo Berlusconi ha avuto una rotta chiara con la mafia e i pilastri sono stati tre e hanno avuto tutti dei risultati: il primo è stato la cattura dei latitanti, la loro reclusione al 41 bis e l'altra grande scelta è stata l'aggressione ai patrimoni dei mafiosi".
In particolare, viene istituita la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia nella quale dovranno essere inserite le pubbliche amministrazioni, i concessionari di opere pubbliche, le aziende e le società vigilate e/o controllate da Stato o altri enti locali al fine di eseguire le verifiche necessarie alla stipula, approvazione o autorizzazione di contratti pubblici.
La tracciabilità sarà esclusa per atti ed erogazioni di importo inferiore a 150mila euro.
Intermediazione finanziaria e doveri informativi dell'intermediario
Con sentenza del 4 marzo 2011 il Tribunale di Casale Monferrato ha stabilito che la generica dicitura contenuta sull'ordine di acquisto dalla quale risulta che l'intermediario ha evidenziato la natura e i rischi della singola operazione costituisce di fatto un'ammissione della natura rischiosa del titolo negoziato, comportando la necessità di fornire all'investitore informazioni necessarie ed adeguate a comprendere la rischiosità degli investimenti. L'intermediario ha, infatti, il dovere di fornire specifiche indicazioni sulle caratteristiche dei titoli negoziati ed ai connessi profili di rischio (nella fattispecie, l'intermediario avrebbe dovuto illustrare il rischio specifico inerente le emissioni di obbligazioni argentine illustrando l'andamento del titolo ed informando l'investitore della possibilità di totale perdita del capitale investito).
Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia esce di casa su prescrizione del medico
Non è licenziabile il lavoratore che, durante un periodo di malattia, esce di casa, a piedi e in auto per le normali incombenze della vita quotidiana, seguendo le prescrizioni del medico curante. E' quanto affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011, ha respinto il ricorso di un un'azienda - che aveva fatto pedinare e aveva poi licenziato un dipendente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Questa aveva infatti dichiarato l'illegittimità del licenziamento con reintegrazione e risarcimento danni per il lavoratore. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei Giudici d'appello in quanto "sorretta da una motivazione adeguata e logica, oltre che immune da errori di diritto circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato"; ha inoltre precisato come nessun addebito poteva essere mosso al lavoratore adeguatosi alle indicazioni del suo medico curante, che gli aveva prescritto di "compiere del movimento e, in particolare, di camminare". Gli Ermellini, affermando che riprendere la vita normale non ritarda la guarigione, hanno sottolineato inoltre che, dalle indagini investigative, non era emerso lo svolgimento da parte del dipendente di altre attività lavorative bensì "la ripresa di alcune attività della vita privata cioè di attività di una gravosità di cui non è evidente la comparabilità a quella di un'attività lavorativa a tempo pieno".
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